Descrizione
Al di fuori del periodo di accensione consentito (fra il 15 e il 22 ottobre 2026) e senza alcuna ulteriore disposizione dell’Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile dell'impianto solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (n. 7 ore giornaliere);
Il posticipo del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile non si applicano: agli edifici di cui al DM n. 383 del 6/10/2022 art. 1 c. 4 ed in particolare a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido; c) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
L’inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art.7 bis del D.lgs.267/2000 (da € 25,00 a € 500,00) e del capo I della Legge 24.11.1981 n. 689, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia.
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Ultimo aggiornamento: 16 ottobre 2026, 12:12